lunedì 27 dicembre 2010

Il totalismo e i diritti umani: quale rapporto con la bioetica?

Friedrich e Brzezinski, due studiosi che hanno analizzato a fondo il totalitarismo, hanno individuato alcune caratteristiche che, a loro giudizio, sono tipiche del fenomeno:
1. Una ideologia ufficiale totalizzante, che investe tutti gli aspetti della vita umana e tutti i cittadini
2. Un partito unico di massa guidato da un solo uomo
3. Un sistema di terrore sia fisico che psichico (partito, polizia segreta)
4. Un monopolio del partito unico sui mass media
5 Un controllo centralizzato dell'economia
Viene subito da chiedersi: posto che questi elementi sono inequivocabilmente riconducibili all’esperienza totalitaria, è sufficiente questo elenco di requisiti per definire il totalitarismo?
Rimane un senso evidente di insoddisfazione: pensiamo all'ipotesi di uno Stato democratico, come accadde alle democrazie scandinave, che decide di sterilizzare i malati di mente d'autorità. E' una condotta totalitaria o democratica? Pensiamo al caso dell’Olanda, se pretendere qui di dare una risposta affrettata: legalizzare l’eutanasia è un fatto meramente tecnico-giuridico, oppure influisce sul concetto stesso di democrazia, costringendoci quanto meno a ripensarlo radicalmente?
Torniamo al totalitarismo così come noi lo abbiamo conosciuto nel Novecento: esso presenta alcune peculiarità che possiamo riassumere con alcuni pensieri emblematici. “Tutto è nello stato e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dallo Stato" (Benito Mussolini, 1932). Fine del totalitarismo è trasformare la natura umana" (Hanna Arendt). Il totalitarismo è un fenomeno post democratico" (Leonard Shapiro, 1975). Per il totalitarismo vale il principio “nullum crimen sine poena" — che si contrappone al principio “nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege" unito al principio della irretroattività della legge penale. Questi aspetti “storici” del totalitarismo, innegabili, non debbono distrarre la nostra attenzione da un problema sostanziale con cui le moderne democrazie sono costrette a fare i conti, che può essere riassunto in un’unica domanda, che ne genera molte altre, assai spinose: esiste un limite al principio di maggioranza legittimamente espresso nelle forme prescritte dall’ordinamento? Questa è, in fondo, la domanda delle domande anche quando si rifletta di bioetica con riferimento al diritto e ai diritti umani in particolare. Ogni scelta in campo bioetico è soddisfacente e democratica a patto che sia accolta dalla maggioranza degli aventi diritto? La questione è estremamente complessa, ma possiamo tentare alcune considerazioni che riassumono il senso della nostra riflessione.
1. Lo Stato non è la fonte della verità e della morale. Se credessimo il contrario, saremmo di fronte a uno “stato etico", ancorato a una ideologia basata sulla razza, sul popolo, sulla classe, o su altro, eventualmente (ma non necessariamente) in spregio alla maggioranza (=Stato assoluto)
2. Lo scopo dello Stato non può essere una libertà priva di contenuto e di _destinazione". Come sa benissimo ogni educatore, non basta essere “liberi da”, ma occore essere “liberi per”, cioè orientare l’autonomia dei singoli verso un’idea condivisa di bene. Altrimenti ogni convivenza civile diviene impossibile.
3. Non c'è un ordine della convivenza sensato e vivibile senza il riferimento a una misura pur minima di verità circa il bene, non manipolabile e non negoziabile.
4. Lo Stato deve guardare fuori di sé — e diremmo sopra di sé, davanti a sé, verso la realtà ontologica dell'uomo - per ricevere quel minimo di verità intorno al bene.
5. Questo “esterno" è la ragione, pur nella consapevolezza che non tutto è sempre chiaro ed evidente;
6. Questa ragione deve stare attenta a non diventare autoreferenziale e quindi sterile (razionalismo); l’antidoto può essere riconoscere la rilevanza del sentimento, intesa come attenzione naturale all’altro: possiamo capire solo ciò che voglianmo conoscere, e vogliamo conoscere solo ciò che ci interessa. L’uomo, la sua dignità, il suo senso, la sua tutela, devono interesarci sopra ogni altra preoccupazione
7. Lo Stato rispetta l’uomo quando si riconosce limitato. E questo senso di impotenza benefica è più facile in una civiltà giuridica che senza compiere pericolose confusioni di piano, riconosce un valore antropologico, e quindi sociale, e quindi anche giuridico, alla dimensione religiosa. Quando si entra in una logica espressa dal pensiero di Nietsche : “Fratelli, restate fedeli alla terra"; oppure da Bertolt Brecht: “Non perdiamo tempo con il cielo, lasciamolo ai passeri"; ebbene, in questa dimensione sono gettate le premesse per la trasformazione dello Stato in regime. Se lo stato perde ogni tensione escatologica, allora scivola nell'assolutismo.
In sintesi: secondo la propsettiva giusnaturalistica esistono una serie di principi, valori, norme “metagiuridiche" invariabili nel tempo e valide ad ogni latitudine: la legge positiva deve tendere ad avvicinarsi per quanto possibile a questi principi. Pensiamo alla Dichiarazione dei  diritti dell'uomo del 1789, o alla prima dichiarazione di indipendenza americana. Nasce qui la dottrina dei diritti dell'uomo? In realtà, già Tommaso d'Aquino aveva lucidamente elaborato la dottrina della “legge ingiusta", che costituisce un pilastro nell’ambito della dottrina giusnaturalistica: se una legge positiva contraddice la legge naturale, non è più legge ma corruzione della legge.
Sant'Agostino si chiedeva: che differenza esiste fra lo Stato e una banda di ladri? Nessuna, se lo stato non pratica la giustizia.
Nel Medioevo i due capisaldi del diritto erano lo ius naturale e la aequitas
a) ius naturale: diritto inderogabile, così come sono inderogabili le regole naturali che regolano la rotazione astri o il volgere delle stagioni.
Lo scienziato “scopre", riconosce regole che sono già esistenti, non è lui a inventarsele. Così il legislatore “riconosce" certi diritti fondamentali: pensiamo ad esempio all'art. 2 della nostra Costituzione
Qui lo Stato viene ridimensionato a mera funzione di garanzia dell’ordine pubblico e del bene. Le uniche vere istituzioni di diritto naturale sono “pre-statali": la famiglia, la comunità; e così i diritti fondamentali, come il diritto alla vita, all'esistenza, al nome, all'identità... lo Stato non li elargisce, ma deve tutelarli perché esistevano prima di lui.
b) aequitas: garantisce la congruenza del diritto positivo con la lex naturalis (la legge non solo deve essere “valida", ma “giusta", con attenzione alle particolari circostanze di ogni singola controversia legale). L’aequitas ricomprende anche l'opera di mediazione tra la considerazione oggettiva dell'atto e la valutazione delle circostanze soggettive che lo accompagnano, affidata al giudice.
Nel Novecento la dottrina della legge naturale ha subito alcune significative “spallate”. Il positivismo giuridico ha conosciuto un crescente successo presso la dottrina, ma ha anche dovuto fare i conti con i drammatici esiti dei totalitarismi realizzati. Di fronte a questi esiti paradossali - per cui la legge positiva è giusta per il solo fatto che esiste - il positivismo è corso ai ripari proponendo un nuovo positivismo: i diritti umani esistono.
Quali sono? Quelli che lo Stato, gli Stati più “evoluti" decidono di riconoscere in un certo momento e in certi luoghi.
Sono diritti umani che qualcuno ha ironicamente definito “pastorizzati a lunga conservazione": con una data di scadenza. 
Alla crisi del giusnaturalismo non è estraneo il contributo di Max Weber: egli parla di politeismo etico, aprendo la strada alle conclusioni che, in campo bioetico, trae ad esempio Engelhardt Jr.
 Il neopositivismo propone in sostanza una soluzione basata sul “diritto debole”. Cioè il diritto ridotto a semplice regolamento, al rispetto di alcune procedure. In campo bioetico, esempi classici di norme procedurali sono la legge 194. L'aborto è reso lecito dal rispetto delle procedure, la forma modifica il significato di un atto sostanziale.
L’altra “arma” del neopositivismo è la “sacralizzazione” della carta costituzionale in vigore in un dato periodo e contesto politico: valgono come inderogabili i principi sanciti dai padri costituenti. E' un criterio insufficiente, perché apertamente positivistico. Presenta molpteplici debolezze: le norme scritte si prestano a possibili interpretazioni diverse; ogni costituzione può essere cambiata; la costituzione non è la legge naturale, semplicemente perché i padri costituenti non sono figure mitiche, o almeno non dovrebbero diventarlo.
Concludendo: qual è allora il rapporto fra democrazia e diritti umani? lo si capisce bene osservando per un momento il ruolo delle Corti Costituzionali rispetto ai Parlamenti. Le prime possono contraddire i secondi, anche quando una legge venga approvata a schiacciante maggioranza. Significa allora che esiste una verità sulla legge che trascende la dialettica maggioranza-minoranza; esistono valori sottratti al gioco della conta, ai referendum, alle votazioni in aula e fuori, ai sondaggi. Bisogna scegliere: quale definizione di democrazia vogliamo ammettere? Comunità dove comanda la maggioranza; o, in alternativa: Comunità dove sono rispettati - almeno nei codici -i diritti fondamentali di tutti.
La prima definizione è inadeguata e insufficiente. Non ci può essere vera democrazia se non si riconosce la dignità di ogni persona e non se ne rispettano i diritti e i doveri. L'intero edificio della legalità e le stesse libertà fondamentali vengono compromesse se le istituzioni non difendono dall'arbitrio del più forte la vita anche di un solo uomo dal concepimento fino al suo termine naturale. Sono del tutto evidenti le conseguenze di simili considerazioni sul dibattito bioetico in atto in questi anni.

Mario Palmaro
Docente Facoltà di Bioetica UPRA di Roma
http://www.portaledibioetica.it/temi.html                                                                                                         


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